Art. 3

Punto di partenza per la fabbricazione di sostanze attive

In vigore dal 17 ott 2025
Punto di partenza per la fabbricazione di sostanze attive 1.   Il punto di partenza da cui ha inizio la fabbricazione di una sostanza attiva è determinato conformemente all'allegato del presente regolamento. Si documentano i motivi dell'approccio adottato. 2.   A partire dal punto determinato conformemente al paragrafo 1, si applicano i requisiti di cui al presente regolamento.
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