Art. 22
Specifiche
In vigore dal 17 ott 2025
Specifiche
1. Si istituiscono e si stabiliscono specifiche per:
a)
materie prime,
b)
intermedi,
c)
sostanze attive,
d)
materiali di etichettatura e di confezionamento.
2. Si stabiliscono specifiche per eventuali altri materiali utilizzati durante la produzione delle sostanze attive e dei relativi intermedi suscettibili di avere un impatto critico sulla qualità delle sostanze attive e dei relativi intermedi.
3. Si stabiliscono e si documentano criteri di accettazione per i controlli in corso di fabbricazione.
Storico versioni
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