Art. 22 · Specifiche

Art. 22

Specifiche

In vigore dal 17 ott 2025
Specifiche 1.   Si istituiscono e si stabiliscono specifiche per: a) materie prime, b) intermedi, c) sostanze attive, d) materiali di etichettatura e di confezionamento. 2.   Si stabiliscono specifiche per eventuali altri materiali utilizzati durante la produzione delle sostanze attive e dei relativi intermedi suscettibili di avere un impatto critico sulla qualità delle sostanze attive e dei relativi intermedi. 3.   Si stabiliscono e si documentano criteri di accettazione per i controlli in corso di fabbricazione.
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