Art. 17
Controlli della temperatura e dell’ambiente
In vigore dal 17 ott 2025
Controlli della temperatura e dell’ambiente
1. Le condizioni di illuminazione, temperatura, umidità e ventilazione sono adeguate e tali da non influire negativamente, in modo diretto o indiretto, sui medicinali veterinari durante la fabbricazione e lo stoccaggio, né sul corretto funzionamento delle attrezzature. Se sono richieste condizioni particolari (ad esempio temperatura o umidità), tali condizioni sono specificate e monitorate.
2. Nel sito di fabbricazione sono applicate misure adeguate per monitorare i principali parametri ambientali.
Storico versioni
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