Art. 17 · Controlli della temperatura e dell’ambiente

Art. 17

Controlli della temperatura e dell’ambiente

In vigore dal 17 ott 2025
Controlli della temperatura e dell’ambiente 1.   Le condizioni di illuminazione, temperatura, umidità e ventilazione sono adeguate e tali da non influire negativamente, in modo diretto o indiretto, sui medicinali veterinari durante la fabbricazione e lo stoccaggio, né sul corretto funzionamento delle attrezzature. Se sono richieste condizioni particolari (ad esempio temperatura o umidità), tali condizioni sono specificate e monitorate. 2.   Nel sito di fabbricazione sono applicate misure adeguate per monitorare i principali parametri ambientali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2091:oj#art-17