Art. 15

Aree di stoccaggio

In vigore dal 17 ott 2025
Aree di stoccaggio 1.   Le aree di stoccaggio hanno una capacità sufficiente a consentire lo stoccaggio ordinato delle varie categorie di materiali e prodotti, compresi i prodotti in quarantena e i prodotti rilasciati, respinti, restituiti o richiamati. 2.   Le aree di ricevimento e di spedizione proteggono materiali e prodotti dalle condizioni meteorologiche. Le aree di ricevimento sono progettate e attrezzate in modo tale da consentire all’occorrenza la pulizia dei contenitori dei materiali in arrivo prima dello stoccaggio. 3.   I materiali o i prodotti che presentano un rischio specifico sono conservati in aree sicure. 4.   Se lo stato di quarantena è assicurato dallo stoccaggio in aree separate, queste aree sono chiaramente indicate e accessibili soltanto al personale autorizzato. Qualunque sistema che sostituisca la quarantena fisica deve offrire un grado equivalente di sicurezza. 5.   Sono previste aree separate per lo stoccaggio di materiali o prodotti respinti, richiamati o restituiti. Qualora abbia luogo nell’area di stoccaggio, il campionamento è effettuato in modo da escludere la contaminazione, anche crociata.
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Aree di stoccaggio (Art. 15 Regolamento (UE) 2025/2091) — Testo vigente | Portale Normativo