Art. 17

Trasmissione di informazioni ai fini della ricollocazione da parte dello Stato membro beneficiario

In vigore dal 2 ott 2025
Trasmissione di informazioni ai fini della ricollocazione da parte dello Stato membro beneficiario 1.   Lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro di ricollocazione si trasmettono le informazioni ai fini della ricollocazione mediante un modulo uniforme conforme al modello di cui all'allegato IV. Per la trasmissione simultanea di informazioni ai fini della ricollocazione riguardanti i membri della stessa famiglia è utilizzato lo stesso modulo. 2.   Qualora lo Stato membro beneficiario abbia trasmesso allo Stato membro di ricollocazione informazioni inesatte o qualora, dopo la trasmissione delle informazioni allo Stato membro di ricollocazione, emergano nuove informazioni pertinenti per la procedura di ricollocazione, in particolare concernenti eventuali rischi per la sicurezza interna, lo Stato membro beneficiario trasmette allo Stato membro di ricollocazione le informazioni aggiornate utilizzando il modulo uniforme di cui al paragrafo 1. 3.   Qualora le nuove informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 2 siano di natura tale da richiedere l'interruzione immediata della procedura di ricollocazione a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro beneficiario comunica tale interruzione allo Stato membro di ricollocazione utilizzando il modulo uniforme di cui al paragrafo 1.
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