Art. 19
Trasmissione di informazioni relative alla proroga del termine per la risposta al modulo uniforme per la ricollocazione
In vigore dal 2 ott 2025
Trasmissione di informazioni relative alla proroga del termine per la risposta al modulo uniforme per la ricollocazione
1. Qualora non sia in grado di rispondere entro una settimana dal ricevimento del modulo uniforme per i motivi di cui all'articolo 67, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro di ricollocazione comunica la propria decisione di differire la risposta sulle informazioni trasmesse ai fini della ricollocazione mediante il modulo uniforme di cui all', paragrafo 1.
2. Qualora debba essere verificato nello stesso momento un gran numero di casi a norma dell'articolo 67, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1351 e per tale motivo lo Stato membro di ricollocazione decida di differire la risposta di una settimana, ne informa per iscritto lo Stato membro beneficiario tramite DubliNet e indica il periodo esatto durante il quale si applica la decisione di differimento della risposta. La decisione è notificata al coordinatore UE della solidarietà e all'Agenzia per l'asilo.
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