Art. 17.tit_1

Trasmissione di informazioni ai fini della ricollocazione da parte dello Stato membro beneficiario

In vigore dal 2 ott 2025
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Trasmissione di informazioni ai fini della ricollocazione da parte dello Stato membro beneficiario (Art. 17.tit_1 Regolamento (UE) 2025/2055) — Testo vigente | Portale Normativo