Art. 21

Mancata conferma del modulo uniforme per la ricollocazione trasmesso

In vigore dal 2 ott 2025
Mancata conferma del modulo uniforme per la ricollocazione trasmesso Qualora non confermi la ricollocazione, lo Stato membro di ricollocazione indica nella parte II del modulo uniforme di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento i motivi di cui al regolamento (UE) 2024/1351 su cui esso si basa.
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