Art. 23
Scambio di informazioni generali sulle modalità e gli aspetti pratici dei trasferimenti
In vigore dal 2 ott 2025
Scambio di informazioni generali sulle modalità e gli aspetti pratici dei trasferimenti
1. Ai fini dei trasferimenti, gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano all'Agenzia per l'asilo tutti gli aeroporti con collegamenti aerei regolari diretti di linea tra Stati membri e tutti i porti marittimi con collegamenti regolari di linea per passeggeri tra Stati membri. Gli Stati membri possono indicare gli aeroporti presso i quali preferiscono ricevere i trasferimenti.
Gli Stati membri indicano almeno un aeroporto verso il quale devono essere effettuati i trasferimenti, nonché l'autorità competente a ricevere le persone da trasferire in tale aeroporto qualora lo Stato membro destinatario non confermi il ricevimento del modulo uniforme o, se del caso, la sua disponibilità a ricevere il trasferimento o non proponga località o orari alternativi per il trasferimento a norma dell', paragrafo 5, o dell', paragrafo 3.
2. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano all'Agenzia per l'asilo le autorità alle quali devono presentarsi al loro arrivo le persone oggetto di trasferimenti volontari e di trasferimenti sotto forma di partenza controllata a norma dell', paragrafo 1, lettera a), e l'indirizzo di dette autorità.
3. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano all'Agenzia per l'asilo le autorità alla frontiera o all'interno del loro territorio a cui devono essere indirizzati i trasferimenti via terra sotto forma di partenza controllata a norma dell', paragrafo 1, lettera b), e l'indirizzo di dette autorità.
4. Gli Stati membri comunicano all'Agenzia per l'asilo le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 entro il 12 aprile. Nel fornire tali informazioni, gli Stati membri indicano anche a quale delle località di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è possibile indirizzare i trasferimenti prima delle 09:00 e dopo le 16:00 nei giorni lavorativi.
L'Agenzia per l'asilo redige un elenco consolidato delle località di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e lo mette a disposizione degli Stati membri. Le informazioni sono aggiornate entro il 20 dicembre di ogni anno.
Gli Stati membri informano non appena possibile l'Agenzia per l'asilo di qualsiasi cambiamento delle località di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni sui trasferimenti, entro il 12 aprile e successivamente entro il 20 dicembre di ogni anno gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano all'Agenzia per l'asilo le date delle festività nazionali dell'anno successivo. Su tale base l'Agenzia per l'asilo redige un elenco consolidato.
Storico versioni
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