Art. 16
Mancata conferma di una notifica di ripresa in carico dovuta all'indicazione errata dello Stato membro competente nell'Eurodac
In vigore dal 2 ott 2025
Mancata conferma di una notifica di ripresa in carico dovuta all'indicazione errata dello Stato membro competente nell'Eurodac
1. La mancata conferma della notifica di ripresa in carico basata sull'indicazione errata dello Stato membro competente nell'Eurodac è effettuata mediante il modulo uniforme di cui all', paragrafo 1.
La mancata conferma include la conferma, da parte dello Stato membro notificato, del fatto che lo Stato membro che ha inserito l'indicazione errata nell'Eurodac ne è stato informato conformemente all'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1358. Se disponibile, include anche la prova della rettifica dell'indicazione nell'Eurodac.
2. La nuova notifica di ripresa in carico trasmessa allo Stato membro competente contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.
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