Art. 15
Mancata conferma della notifica di ripresa in carico a causa della cessazione delle competenze
In vigore dal 2 ott 2025
Mancata conferma della notifica di ripresa in carico a causa della cessazione delle competenze
1. La mancata conferma della notifica di ripresa in carico è effettuata mediante lo stesso modulo uniforme di cui all', paragrafo 1.
2. Se la mancata conferma si basa sulla cessazione delle competenze a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, essa include prove che dimostrino la cessazione e una conferma del fatto che il trasferimento della competenza è indicato nell'Eurodac conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
Le prove di cui al primo comma e la conferma dell'indicazione del trasferimento della competenza nell'Eurodac sono incluse nella nuova notifica di ripresa in carico che è inviata allo Stato membro a cui è trasferita la competenza.
3. Se la mancata conferma si basa sulla cessazione delle competenze a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, 4 o 5, del regolamento (UE) 2024/1351, essa include prove che dimostrino la cessazione.
Se lo Stato membro notificante ritiene che la mancata conferma sulla base dell'articolo 37, paragrafo 2, 4 o 5, del regolamento (UE) 2024/1351 si basi su un errore di valutazione da parte dello Stato membro notificato, oppure dispone di prove supplementari per dimostrare che la competenza non è cessata, può chiedere il riesame della notifica. Tale richiesta è presentata entro due settimane dalla mancata conferma della notifica di ripresa in carico. Lo Stato membro notificato si adopera per confermare la notifica o per ribadire la mancata conferma entro due settimane dal ricevimento della richiesta. La scadenza del termine di due settimane pone fine alla procedura di riesame, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro notificato abbia o meno confermato la notifica entro tale termine. La mancata reazione da parte dello Stato membro notificato entro i termini di cui al presente paragrafo non equivale alla conferma della notifica.
4. Se la notifica inviata a norma dell', paragrafo 6, non è confermata e lo Stato membro notificante ritiene che la mancata conferma sia basata su un errore di valutazione da parte dello Stato membro notificato, o se lo Stato membro notificante dispone di prove supplementari per dimostrare che la competenza non è cessata, lo Stato membro notificante può chiedere un riesame della notifica. Tale richiesta è presentata entro due settimane dal ricevimento della mancata conferma della notifica di ripresa in carico. Lo Stato membro notificato si adopera per confermare la notifica o per ribadire la mancata conferma entro due settimane dal ricevimento della richiesta. La scadenza del termine di due settimane pone fine alla procedura di riesame, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro notificato abbia o meno confermato la notifica entro tale termine. La mancata reazione da parte dello Stato membro notificato entro i termini di cui al presente paragrafo non equivale alla conferma della notifica.
Storico versioni
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