Art. 25

Cancellazione

In vigore dal 29 set 2025
Cancellazione 1.   La richiesta di cancellazione della protezione di un’indicazione geografica di cui all’ del regolamento (UE) 2023/2411 contiene: a) il nome registrato di cui si propone la cancellazione; b) il nome dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria l’indicazione geografica oggetto della cancellazione; c) il nome di uno Stato membro o di un paese terzo o, ai fini dei paragrafi 10 e 11 del presente articolo, il nome della persona fisica o giuridica che presenta la richiesta di cancellazione; d) per le richieste presentate da paesi terzi, il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, degli organismi o delle persone fisiche che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione; e) il nome della persona fisica o giuridica che ha chiesto la cancellazione nella fase nazionale della procedura, se del caso; f) la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che chiede di cancellare la registrazione; g) l’indicazione dei motivi della cancellazione, di cui all’ del regolamento (UE) 2023/2411; h) le spiegazioni e i motivi della cancellazione; i) per una richiesta di cancellazione presentata da uno Stato membro, la dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411; j) la prova del pagamento delle tasse, se del caso. 2.   Qualora la richiesta di cancellazione sia presentata a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), non si applicano. 3.   Si ritiene che l’indicazione geografica non abbia prodotto fin dall’inizio gli effetti di cui al regolamento (UE) 2023/2411, nella misura in cui è stata cancellata per i motivi previsti dall’, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 4.   Si ritiene che l’indicazione geografica non abbia prodotto gli effetti di cui al regolamento (UE) 2023/2411, nella misura in cui è stata cancellata per i motivi previsti dall’, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Ciò si applica anche alle cancellazioni avviate a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411. 5.   I recapiti della persona fisica o giuridica o delle autorità o degli organismi dello Stato membro o del paese terzo di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono comunicati separatamente tramite il sistema digitale. I recapiti di tali persone fisiche o giuridiche, autorità od organismi non sono pubblicati nell’ambito della richiesta di cancellazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati. 6.   La richiesta di cancellazione della protezione di un’indicazione geografica di cui all’ del regolamento (UE) 2023/2411 è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio e presentata a quest’ultimo tramite il sistema digitale. 7.   L’autorità competente di uno Stato membro, compreso lo Stato membro di cui è originario il prodotto, può avviare di propria iniziativa la fase nazionale della procedura di cancellazione. In tal caso le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), possono essere omesse. Lo Stato membro completa le tappe della fase nazionale a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411 prima di presentare la richiesta di cancellazione all’Ufficio, a meno che allo Stato membro non sia stata concessa una dispensa a norma dell’ del medesimo regolamento. 8.   Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro, può presentare una richiesta di cancellazione allo Stato membro in cui è stabilita o è residente, il che consente a detto Stato membro di esaminare tale richiesta e di decidere se presentarla all’Ufficio. 9.   Se la richiesta di cancellazione si fonda su un motivo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 e il motivo indicato si applica esclusivamente al di fuori della competenza territoriale dello Stato membro in cui è stabilito o risiede il richiedente o se l’indicazione geografica per la quale è richiesta la cancellazione proviene da uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito o risiede il richiedente o da un paese terzo, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito o risiede il richiedente verifica solo se la richiesta di cancellazione è completa e se è stata presentata conformemente ai paragrafi 1, 2, 5 e 6 del presente articolo. In tali situazioni non si procede a un’opposizione nazionale. Dopo la verifica delle formalità di cui alla prima frase del presente paragrafo, se la richiesta di cancellazione è ammissibile, l’autorità competente la sottopone all’esame dell’Ufficio. 10.   Qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro a cui è stata concessa una dispensa a norma dell’ del regolamento (UE) 2023/2411, può presentare una richiesta di cancellazione direttamente all’Ufficio. 11.   Qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo, può presentare una richiesta di cancellazione all’Ufficio, direttamente o tramite l’autorità competente del paese terzo. 12.   Fatto salvo il paragrafo 9, gli , da 14 a 17, 27 e 28 del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione.
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