Art. 19
Modifiche ordinarie del disciplinare di produzione
In vigore dal 29 set 2025
Modifiche ordinarie del disciplinare di produzione
1. Le richieste di approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione sono presentate all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione.
2. L’autorità competente dello Stato membro può disporre che la richiesta di modifica ordinaria sia pubblicata a fini di opposizione a livello nazionale. Se non è prevista l’opposizione nazionale e se la richiesta di approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione non proviene dal richiedente che ha presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare di produzione, l’autorità competente dello Stato membro dà al richiedente la possibilità di formulare osservazioni sulla richiesta.
3. La richiesta di approvazione di una modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie, una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e i motivi per cui le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411.
4. Se ritiene soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2023/2411 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso, l’autorità competente dello Stato membro può approvare la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende, se del caso, il disciplinare di produzione consolidato modificato e, laddove pertinente, il documento unico consolidato modificato.
5. La decisione di approvazione è resa pubblica dall’autorità competente dello Stato membro interessato. La modifica ordinaria approvata è applicabile nello Stato membro secondo le norme nazionali applicabili in materia di entrata in vigore.
6. Nel caso in cui la modifica ordinaria richieda una modifica del documento unico, l’Ufficio rende pubblici nel registro dell’Unione entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria:
a)
la descrizione della modifica ordinaria; e
b)
il documento unico modificato.
7. Nel caso in cui la modifica ordinaria non richieda una modifica del documento unico, l’Ufficio rende pubblica nel registro dell’Unione, nella lingua in cui è ricevuta, la descrizione della modifica ordinaria entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria.
8. Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui sono state rese pubbliche a norma dei paragrafi 6 e 7, a seconda dei casi.
9. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, l’autorità competente di ciascun Stato membro interessato applica la procedura relativa alle modifiche ordinarie separatamente. Le autorità competenti degli Stati membri interessati si notificano reciprocamente la decisione nazionale di approvazione e, su richiesta, si aggiornano a vicenda sullo stato di avanzamento della procedura nazionale. La modifica ordinaria è applicabile nel territorio degli Stati membri interessati solo dopo l’entrata in applicazione dell’ultima decisione nazionale di approvazione. L’autorità competente dello Stato membro che approva per ultima la modifica ordinaria trasmette all’Ufficio la comunicazione pertinente entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la sua decisione di approvazione.
10. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, se una o più autorità competenti degli Stati membri interessati respingono la richiesta di modifica ordinaria o non attuano alcuna misura per adottare la decisione nazionale di approvazione relativa all’adozione delle modifiche ordinarie da parte del rispettivo Stato membro o dei rispettivi Stati membri, le autorità competenti di uno degli Stati membri interessati dalla zona geografica transfrontaliera possono presentare tale richiesta nell’ambito della procedura di modifica dell’Unione affinché l’Ufficio adotti una decisione. In tal caso l’autorità competente dello Stato membro che ha presentato la richiesta di approvazione della modifica dell’Unione dimostra che la procedura ordinaria di modifica non è stata conclusa in uno o più degli Stati membri di cui l’indicazione geografica è originaria. La relativa procedura di opposizione dell’Unione è aperta agli Stati membri e alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in tali Stati membri, ad eccezione dello Stato membro che ha presentato la richiesta di approvazione della modifica dell’Unione e delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in tale Stato membro.
11. I paragrafi 9 e 10 si applicano, mutatis mutandis, ai casi in cui una parte della zona geografica interessata è situata nel territorio di un paese terzo. Tuttavia, qualora la modifica ordinaria riguardi il territorio di uno Stato membro e di un paese terzo, l’obbligo di trasmettere all’Ufficio la comunicazione rimane in capo allo Stato membro.
Storico versioni
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