Art. 20

Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie

In vigore dal 29 set 2025
Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie 1.   Se una modifica ordinaria che comporta una modifica del documento unico è approvata mentre è pendente una richiesta di approvazione di una modifica dell’Unione, l’autorità competente dello Stato membro interessato aggiorna di conseguenza il documento unico incluso nella richiesta di approvazione di una modifica dell’Unione. 2.   Se la modifica dell’Unione pendente è stata pubblicata nel registro dell’Unione a fini di opposizione, la versione aggiornata del documento unico è anch’essa pubblicata nel registro dell’Unione come allegato della decisione che approva la modifica dell’Unione. 3.   Se la versione modificata del documento unico inclusa in una domanda di modifica ordinaria approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell’Unione che sono state approvate, tale versione modificata non è pubblicata dall’Ufficio. L’autorità competente dello Stato membro che ha approvato tale modifica ordinaria trasmette all’Ufficio, ai fini della pubblicazione nel registro dell’Unione, la versione consolidata del documento unico contenente sia le modifiche dell’Unione che le modifiche ordinarie. 4.   Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, anche alle domande presentate a norma dell’, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411.
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Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie (Art. 20 Regolamento (UE) 2025/1956) — Testo vigente | Portale Normativo