Art. 21
Modifiche ordinarie legate alle modifiche dell’Unione
In vigore dal 29 set 2025
Modifiche ordinarie legate alle modifiche dell’Unione
Una modifica ordinaria inclusa in una domanda di modifica dell’Unione indissolubilmente legata alla modifica dell’Unione pendente è considerata parte di tale modifica dell’Unione ed è approvata dall’Ufficio unitamente alla modifica dell’Unione nell’ambito della stessa procedura.
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