Art. 23

Comunicazioni di modifiche ordinarie

In vigore dal 29 set 2025
Comunicazioni di modifiche ordinarie 1.   La comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione contiene: a) il nome protetto cui si riferisce la modifica ordinaria; b) lo Stato membro o il paese terzo cui appartiene la zona geografica; c) il nome dello Stato membro o del paese terzo che comunica la modifica ordinaria del disciplinare di produzione all’Ufficio; d) i motivi per cui la modifica rientra nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411; e) la descrizione della modifica approvata, che indica se la modifica comporta una modifica del documento unico; f) la decisione di approvazione della modifica ordinaria di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411; g) se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata; h) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata. 2.   Se è effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro, la comunicazione include una dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411. 3.   Nel caso di richieste di paesi terzi, la comunicazione, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa include il disciplinare di produzione pubblicato anziché il riferimento elettronico alla sua pubblicazione. 4.   La comunicazione di una modifica ordinaria approvata è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio e presentata a quest’ultimo tramite il sistema digitale. 5.   I recapiti delle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo che comunicano la modifica ordinaria all’Ufficio sono comunicati separatamente. I recapiti delle autorità competenti non sono pubblicati nell’ambito della comunicazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati. 6.   L’autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all’Ufficio: a) eventuali sentenze nazionali definitive che annullino una decisione di approvazione di una modifica ordinaria; b) il documento unico consolidato modificato, compreso un riferimento elettronico al disciplinare di produzione, o, in caso di una modifica che non interessa il documento unico, solo detto riferimento, aggiornato a seguito dell’annullamento di tale modifica ordinaria. 7.   L’Ufficio pubblica nel registro dell’Unione l’informazione che la decisione nazionale di approvazione della modifica ordinaria è stata annullata. Tale informazione è accompagnata da una versione aggiornata del documento unico, pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, comunicata dall’autorità competente dello Stato membro conformemente al paragrafo 6, lettera b), del presente articolo. 8.   Le decisioni di approvazione di modifiche ordinarie concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate all’Ufficio dall’autorità competente del paese terzo interessato entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione pertinente. 9.   La comunicazione all’Ufficio di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione è considerata debitamente effettuata quando è conforme al presente articolo. L’Ufficio non pubblica una comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria che non sia stata debitamente effettuata ai sensi del presente articolo. L’Ufficio informa l’autorità competente e il richiedente, se del caso, del fatto che la comunicazione della modifica ordinaria non è stata debitamente effettuata entro tre mesi. In caso di mancata risposta entro due mesi dalla data di ricevimento della lettera dell’Ufficio, la comunicazione che non è stata correttamente effettuata si considera non presentata. 10.   L’autorità competente che ha comunicato una modifica ordinaria del disciplinare di produzione all’Ufficio rimane responsabile del suo contenuto. 11.   Il presente articolo non si applica alle procedure di cui all’, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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