Art. 24

Comunicazione di modifiche temporanee

In vigore dal 29 set 2025
Comunicazione di modifiche temporanee 1.   La comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare di produzione contiene: a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce; b) il nome dello Stato membro o del paese terzo che comunica la modifica temporanea all’Ufficio; c) la descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano; d) la decisione delle autorità che riconosce formalmente un disastro naturale o condizioni meteorologiche sfavorevoli o un disastro provocato dall’uomo, come una guerra, una minaccia di guerra o un attentato terroristico, o, se del caso, l’imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario; e) la decisione che approva la modifica temporanea o il riferimento alla pubblicazione elettronica. 2.   Se è effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro, la comunicazione include una dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411. 3.   Nel caso di indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, la comunicazione include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa include la decisione nazionale che approva la modifica temporanea pubblicata anziché il riferimento elettronico al riferimento della pubblicazione. 4.   La comunicazione di una modifica temporanea approvata è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio e presentata a quest’ultimo tramite il sistema digitale. 5.   I recapiti delle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo sono comunicati separatamente. I recapiti delle autorità competenti non sono pubblicati nell’ambito della comunicazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati. 6.   La comunicazione all’Ufficio di una modifica temporanea approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme al presente articolo. L’Ufficio non pubblica una comunicazione di approvazione di una modifica temporanea che non sia stata debitamente effettuata ai sensi del presente articolo. L’Ufficio informa l’autorità competente e il richiedente, se del caso, del fatto che la comunicazione della modifica temporanea non è stata debitamente effettuata entro tre mesi. In caso di mancata risposta entro due mesi dalla data di ricevimento della lettera dell’Ufficio, la comunicazione che non è stata correttamente effettuata si considera non presentata. 7.   L’autorità competente che ha comunicato il contenuto all’Ufficio rimane responsabile dello stesso. 8.   Il presente articolo non si applica alle procedure di cui all’, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411.
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Comunicazione di modifiche temporanee (Art. 24 Regolamento (UE) 2025/1956) — Testo vigente | Portale Normativo