Art. 27

Pubblicazione delle decisioni

In vigore dal 29 set 2025
Pubblicazione delle decisioni 1.   L’Ufficio, dopo averne informato la Commissione, provvede affinché il riferimento a una decisione sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea quanto prima dopo la pubblicazione della decisione di cui all’ del regolamento (UE) 2023/2411 nel registro dell’Unione. 2.   Il riferimento comprende il numero della decisione, il nome o i nomi registrati, modificati o cancellati del prodotto, il tipo di prodotto, il paese di origine e la data di registrazione, modifica o cancellazione.
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