Art. 28

Decisione della Commissione in merito alla domanda

In vigore dal 29 set 2025
Decisione della Commissione in merito alla domanda 1.   La richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o dell’Ufficio alla Commissione di avocare a sé il potere decisionale nell’ambito di una procedura, come indicato all’ del regolamento (UE) 2023/2411, è presentata alla Commissione per via elettronica a un’apposita casella di posta elettronica funzionale, indirizzata al capo unità responsabile delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel mercato interno, utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio, e contiene il motivo su cui si fonda la richiesta e i motivi della stessa. 2.   Entro due mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione informa l’Ufficio tramite il sistema digitale e l’autorità competente dello Stato membro che presenta la richiesta tramite posta elettronica in merito alla sua decisione di avocare a sé o meno il potere decisionale nell’ambito di una procedura come indicato all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411. La comunicazione della Commissione indica i motivi e fornisce una motivazione. 3.   Qualora di propria iniziativa intenda avocare a sé il potere decisionale nell’ambito di una procedura come indicato all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione ne informa l’Ufficio tramite il sistema digitale e l’autorità competente dello Stato membro di cui è originario il prodotto tramite posta elettronica. La comunicazione della Commissione indica i motivi e fornisce una motivazione. 4.   L’informazione che la Commissione ha avocato a sé la procedura, i motivi addotti e la motivazione sono pubblicati dall’Ufficio nel registro dell’Unione entro due settimane dalla data in cui la Commissione ha informato l’Ufficio di tale avocazione, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. 5.   La procedura dinanzi all’Ufficio è sospesa a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione fino a quando quest’ultima non informi l’Ufficio e l’autorità competente richiedente dello Stato membro se intende avocare a sé il potere decisionale. Qualora la Commissione decida di non avocare a sé la procedura, l’Ufficio riprende senza ritardo la procedura. 6.   Qualora la Commissione abbia avocato a sé la procedura dall’Ufficio a norma dell’ del regolamento (UE) 2023/2411, l’Ufficio fornisce alla Commissione un progetto della decisione di cui all’, paragrafo 2, del medesimo regolamento in formato elettronico. 7.   La Commissione si adopera per adottare l’atto di esecuzione relativo alla decisione definitiva in una determinata procedura a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 entro nove mesi dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dopo aver informato l’Ufficio della sua intenzione di agire di propria iniziativa. L’atto di esecuzione contiene l’informazione che la Commissione ha ripreso il caso, i motivi e la giustificazione.
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