Art. 29

L’uso del simbolo dell’Unione, dell’indicazione e dell’abbreviazione

In vigore dal 29 set 2025
L’uso del simbolo dell’Unione, dell’indicazione e dell’abbreviazione 1.   Se utilizzati, il simbolo dell’Unione, la dicitura «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» all’interno del simbolo e l’abbreviazione «IGP» di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) 2023/2411 e stabiliti dall’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione (6), sono riprodotti in conformità dell’allegato I del presente regolamento per designare un’indicazione geografica protetta per un prodotto artigianale e industriale. Il simbolo dell’Unione, l’indicazione e l’abbreviazione possono essere utilizzati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione. 2.   Il simbolo dell’Unione, l’indicazione e l’abbreviazione che si riferiscono all’indicazione geografica protetta possono essere utilizzati solo in relazione ai prodotti disciplinati dalle norme del regolamento (UE) 2023/2411. 3.   Il simbolo dell’Unione, l’indicazione o l’abbreviazione può figurare nell’etichettatura di un prodotto soltanto dopo la pubblicazione della decisione di registrazione di tale indicazione geografica. Se figurano sull’etichetta di un prodotto, tali elementi sono accompagnati dal nome registrato. 4.   Il simbolo dell’Unione, l’indicazione e l’abbreviazione possono essere usati nei mezzi di comunicazione o sul materiale pubblicitario a fini di divulgazione della protezione dell’indicazione geografica o per pubblicizzare i nomi registrati.
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L’uso del simbolo dell’Unione, dell’indicazione e dell’abbreviazione (Art. 29 Regolamento (UE) 2025/1956) — Testo vigente | Portale Normativo