Art. 34

Assistenza su richiesta

In vigore dal 29 set 2025
Assistenza su richiesta 1.   Se, per l’esecuzione di controlli ufficiali o per dar efficacemente seguito a tali controlli nel loro territorio, ritengono di necessitare di dati e informazioni da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro, le autorità competenti di uno Stato membro presentano una richiesta motivata di assistenza reciproca alle autorità competenti di detto altro Stato membro. Queste ultime: a) accusano la ricevuta della richiesta senza ritardo; b) ove specificato dall’autorità competente richiedente, indicano, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, il tempo stimato necessario per fornire una risposta informata; e c) eseguono i controlli ufficiali o le indagini necessarie per fornire senza ritardo alle autorità competenti richiedenti tutte le informazioni e i documenti necessari al fine di consentire loro di adottare decisioni informate e verificare la conformità alle norme dell’Unione nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. 2.   Previo accordo tra le autorità competenti richiedenti e le autorità competenti destinatarie della richiesta, il personale designato dalle prime può presenziare ai controlli ufficiali e alle indagini di cui al paragrafo 1, lettera c), effettuati dalle autorità competenti destinatarie della richiesta. 3.   In tali casi il personale delle autorità competenti richiedenti: a) deve essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate l’identità e le qualifiche ufficiali; b) deve ottenere, dall’operatore, l’accesso agli stessi locali e agli stessi documenti del personale delle autorità competenti destinatarie della richiesta, per il loro tramite e ai soli fini dell’indagine amministrativa in corso; e c) non deve, di propria iniziativa, esercitare i poteri di indagine conferiti ai funzionari delle autorità competenti destinatarie della richiesta.
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Assistenza su richiesta (Art. 34 Regolamento (UE) 2025/1956) — Testo vigente | Portale Normativo