Art. 33

Norme generali

In vigore dal 29 set 2025
Norme generali 1.   Per autorità competenti di cui alla sezione 10 del presente regolamento si intendono le autorità competenti degli Stati membri designate a norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) 2023/2411. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri si prestano reciprocamente assistenza in conformità della presente sezione, al fine di garantire la corretta applicazione delle norme di cui al regolamento (UE) 2023/2411 nei casi che presentano rilevanza in più di uno Stato membro. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente, su richiesta, le informazioni pertinenti sui controlli effettuati a norma del titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411. 4.   Le richieste di assistenza reciproca di cui all’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/2411 sono presentate dalle e alle autorità competenti degli Stati membri. 5.   Le informazioni da scambiare tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di sostenere le attività di controllo e di applicazione possono comprendere: a) l’esito dei controlli effettuati a norma dell’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411 e dell’articolo 54, paragrafo 2, del medesimo regolamento; b) le autodichiarazioni di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) 2023/2411; c) il certificato di autorizzazione all’uso di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 e di cui all’allegato III del medesimo regolamento; d) le misure adottate per porre rimedio alla non conformità di cui all’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411; e) le misure di cui all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411. 6.   Tutte le comunicazioni ufficiali tra le autorità competenti degli Stati membri sono effettuate per iscritto tramite mezzi elettronici. La Commissione può mettere a disposizione un sistema informatico per il trattamento delle informazioni dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi attraverso i quali sono scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali. Il sistema per il trattamento delle informazioni può essere interconnesso con altre banche dati pertinenti della Commissione utilizzate dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge nell’Unione per la sicurezza e la conformità dei prodotti. 7.   L’assistenza può comprendere, se del caso e previo accordo delle autorità competenti interessate, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli ufficiali in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro. 8.   Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto nazionale: a) applicabile al rilascio di documenti e informazioni che sono oggetto di indagini, anche penali, e procedimenti giudiziari, o ad essi collegati; e b) volto a garantire la protezione degli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. 9.   Gli Stati membri adottano misure per agevolare la trasmissione, dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge, dai pubblici ministeri e dalle autorità giudiziarie, alle autorità competenti, di informazioni relative all’eventuale non conformità con le norme di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411 di pertinenza per l’applicazione della presente sezione, qualora tale non conformità possa costituire un rischio per la salute umana o per l’ambiente.
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