Art. 36
Non conformità che costituisce un rischio o una violazione ripetuta o una possibile grave violazione
In vigore dal 29 set 2025
Non conformità che costituisce un rischio o una violazione ripetuta o una possibile grave violazione
1. Qualora, durante i controlli ufficiali eseguiti su prodotti originari di un altro Stato membro, constatino che tali prodotti non sono conformi alle norme di cui al regolamento (UE) 2023/2411 al punto da costituire un rischio per la salute umana o per l’ambiente o da rappresentare una possibile grave violazione di tali norme, le autorità competenti informano senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro interessato e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire a tali autorità competenti di intraprendere opportune indagini.
2. Le autorità competenti destinatarie della notifica, senza ritardo:
a)
accusano ricevuta della notifica;
b)
ove specificato dall’autorità competente notificante, indicano le indagini che intendono svolgere; e
c)
indagano in merito, adottano tutte le misure necessarie esistenti nello Stato membro interessato per applicare il regolamento (UE) 2023/2411 e comunicano alle autorità competenti notificanti la natura delle indagini e dei controlli ufficiali effettuati, le decisioni adottate e le relative motivazioni.
3. Se hanno motivo di credere che le indagini eseguite o le misure adottate dalle autorità competenti destinatarie della notifica non siano adeguate a far fronte al caso accertato di non conformità, le autorità competenti notificanti richiedono, ove ragionevole, alle autorità competenti destinatarie della notifica di integrare tali controlli ufficiali o misure. In tali casi, sia le autorità competenti notificanti che le autorità competenti destinatarie della notifica cercano un approccio comune al fine di far fronte in maniera adeguata al caso di non conformità, anche tramite indagini e controlli ufficiali congiunti effettuati in conformità dell’, paragrafi 2 e 3.
4. Nel caso in cui i controlli ufficiali eseguiti su prodotti originari di un altro Stato membro mostrino ripetuti casi di non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione informano le autorità competenti degli altri Stati membri senza ritardo.
Storico versioni
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