Art. 5

Definizione di aree delimitate

In vigore dal 29 set 2025
Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata ai fini dell’eradicazione dell’organismo nocivo specificato. 2.   A seguito di una conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo specificato e della definizione dell’area delimitata di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano senza indugio il livello di infestazione mediante un’indagine di delimitazione. 3.   Se, sulla base dei risultati dell’indagine di cui all’, per almeno quattro anni consecutivi si conclude che il livello di infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato è tale da renderne impossibile l’eradicazione, le autorità competenti notificano immediatamente alla Commissione i dettagli della nuova area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare, cosicché tale area sia inclusa nell’elenco delle aree delimitate per il contenimento di cui all’allegato I. 4.   L’area delimitata è costituita da: a) una zona comprendente la totalità delle piante infestate e delle piante specificate che potrebbero diventare infestate entro un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate («zona infestata»); b) una zona cuscinetto: i) con un’ampiezza di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata nel caso di un’area delimitata per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato; ii) con un’ampiezza di almeno 4 km oltre i confini della zona infestata nel caso di un’area delimitata per il contenimento. 5.   La delimitazione dell’area delimitata tiene conto dei principi scientifici, della biologia dell’organismo nocivo specificato, del livello di infestazione, della particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata e delle prove dell’insediamento dell’organismo nocivo specificato. Essa si basa su un’indagine di delimitazione con una progettazione e uno schema di campionamento che consentano di rilevare un livello di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di sicurezza del 95 %. L’indagine si basa sugli orientamenti dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio. 6.   Ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di cui all’ l’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 1 km laddove l’autorità competente concluda che è possibile eradicare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle circostanze relative al focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante ospiti. Nel caso di un’area delimitata per il contenimento l’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 2 km se l’autorità competente considera adeguata la distanza per il contenimento dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle circostanze relative al focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante ospiti. All’interno delle aree delimitate le autorità competenti provvedono affinché il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate.
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