Art. 8

Indagini annuali nelle aree delimitate

In vigore dal 29 set 2025
Indagini annuali nelle aree delimitate 1.   Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano intensive indagini annuali sulle piante ospiti come indicato all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria e conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   Se del caso, l’autorità competente effettua un campionamento distruttivo mirato. 3.   Nei casi in cui siano usate piante sentinella, tali piante specificate sono sottoposte a ispezioni almeno una volta al mese. Esse sono distrutte ed esaminate al più tardi prima che l’organismo nocivo specificato sia in grado di completare un intero ciclo vitale nell’area come stabilito dall’autorità competente interessata. 4.   La progettazione dell’indagine tiene conto degli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio. La progettazione dell’indagine e lo schema di campionamento usati nelle indagini a fini di rilevazione sono in grado di individuare un livello di presenza dell’organismo nocivo specificato dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 95 %. 5.   L’autorità competente effettua al momento opportuno indagini annuali per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato mediante ispezioni delle piante ospiti, entro un raggio di almeno 1 km da un impianto di trattamento o di trasformazione del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati e della corteccia.
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