Art. 9

Misure di eradicazione

In vigore dal 29 set 2025
Misure di eradicazione 1.   Al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato, le autorità competenti adottano nelle aree delimitate le misure seguenti: a) abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi collegati all’organismo nocivo specificato e rimozione completa delle radici se sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici della pianta infestata; nei casi in cui le piante infestate sono state individuate al di fuori del periodo di volo dell’organismo nocivo specificato, l’abbattimento e la rimozione sono effettuati prima dell’inizio del periodo di volo successivo; b) abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate ed esame di tali piante specificate per verificare se presentano o meno segni di infestazione; c) rimozione, esame e smaltimento sicuro delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante e dopo l’abbattimento; d) rimozione, esame e smaltimento sicuro del legno, della corteccia e del materiale da imballaggio di legno associati all’infestazione, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato; e) divieto di spostamento delle piante specificate e del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati potenzialmente infestati al di fuori dell’area delimitata; f) indagine sull’origine dell’infestazione mediante tracciamento delle piante, del legno, della corteccia e degli altri oggetti associati all’infestazione, e loro esame per verificare se presentano o meno segni di infestazione, compreso il campionamento distruttivo mirato; g) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre specie vegetali non sensibili; h) divieto della presenza all’aperto di nuove piante specificate nell’area di cui alla lettera b), ad eccezione dei luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.2, del regolamento (UE) 2019/2072 e delle piante sentinella; i) sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure di eradicazione di cui al presente articolo, comprese le condizioni relative allo spostamento delle piante specificate dall’area delimitata; j) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o dall’ente che ne sia responsabile; k) qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9 (9), e all’applicazione di un approccio sistematico secondo i principi stabiliti nell’ISPM n. 14 (10). Nel caso del primo comma, lettera a), qualora non sia possibile rimuovere ceppi inseriti in profondità e radici superficiali, essi devono essere collocati nel terreno ad almeno 40 cm sotto il livello della superficie o coperti da materiale resistente agli insetti. 2.   Le indagini ufficiali annuali entro un raggio di almeno 1 km intorno ai luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e la progettazione dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un livello di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 99 %. 3.   In caso di spostamento del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati e della corteccia al di fuori dell’area delimitata e qualora all’interno dell’area delimitata non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione, il legno e il materiale da imballaggio di legno specificati e la corteccia sono spostati nell’impianto idoneo più vicino al di fuori dell’area delimitata per garantire un trattamento immediato o una trasformazione immediata conformemente all’allegato VIII, punti da 30 a 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tale spostamento è effettuato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi. L’organismo ufficiale responsabile effettua al momento opportuno indagini annuali per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato mediante ispezioni delle piante ospiti entro un raggio di almeno 1 km dal suddetto impianto di trattamento o di trasformazione. 4.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera b), se un’autorità competente conclude che non è opportuno procedere all’abbattimento di un numero limitato di singole piante, per motivi connessi al loro particolare valore sociale, culturale o ambientale, tali singole piante sono sottoposte a un esame individuale mensile per verificare se presentano o meno segni di infestazione e sono adottate misure alternative all’abbattimento che garantiscano un elevato livello di protezione per prevenire un’eventuale diffusione dell’organismo nocivo specificato a partire da queste piante.
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Misure di eradicazione (Art. 9 Regolamento (UE) 2025/1952) — Testo vigente | Portale Normativo