Art. 11

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 29 set 2025
Obblighi di comunicazione 1.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate durante l’anno civile precedente a norma del presente regolamento e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 3 a 10. Tale relazione include: a) il numero di campioni raccolti conformemente all’, paragrafo 2; b) i motivi del ricorso alla deroga di cui all’, paragrafo 4, e le misure adottate di conseguenza. 2.   I risultati delle indagini effettuate a norma dell’ sono trasmessi alla Commissione utilizzando uno dei modelli riportati nell’allegato II.
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Obblighi di comunicazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2025/1952) — Testo vigente | Portale Normativo