Art. 11
Obblighi di comunicazione
In vigore dal 29 set 2025
Obblighi di comunicazione
1. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate durante l’anno civile precedente a norma del presente regolamento e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 3 a 10.
Tale relazione include:
a)
il numero di campioni raccolti conformemente all’, paragrafo 2;
b)
i motivi del ricorso alla deroga di cui all’, paragrafo 4, e le misure adottate di conseguenza.
2. I risultati delle indagini effettuate a norma dell’ sono trasmessi alla Commissione utilizzando uno dei modelli riportati nell’allegato II.
Storico versioni
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