Art. 11 · Obblighi di comunicazione

Art. 11

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 29 set 2025
Obblighi di comunicazione 1.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate durante l’anno civile precedente a norma del presente regolamento e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 3 a 10. Tale relazione include: a) il numero di campioni raccolti conformemente all’, paragrafo 2; b) i motivi del ricorso alla deroga di cui all’, paragrafo 4, e le misure adottate di conseguenza. 2.   I risultati delle indagini effettuate a norma dell’ sono trasmessi alla Commissione utilizzando uno dei modelli riportati nell’allegato II.
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