Art. 3

Indagini nel territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate

In vigore dal 29 set 2025
Indagini nel territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate 1.   Le autorità competenti svolgono indagini annuali basate sul rischio delle piante ospiti nelle aree dei loro territori in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato per rilevarne la presenza. 2.   La progettazione e lo schema di campionamento di tali indagini consentono di rilevare all’interno dello Stato membro interessato, con un sufficiente livello di sicurezza, un basso livello di presenza di piante infestate. Esse si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante. 3.   Le indagini sono effettuate: a) utilizzando tecniche in grado di rilevare l’infestazione all’altezza della chioma; b) all’aperto, nelle aree naturali e urbane, presso fermate situate lungo strade e ferrovie, come pure nei vivai, nei centri per il giardinaggio, nei centri di vendita, in segherie di legno di latifoglie e in altri siti pertinenti dove le autorità competenti possono ritenere più probabile di rilevare l’organismo nocivo specificato; c) tenendo conto della presenza e della biologia delle piante ospiti e delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria. 4.   Le indagini consistono: a) nell’esame visivo delle piante ospiti; e b) se del caso, nel prelievo di campioni e nello svolgimento di prove sulle piante da impianto, sul legno o sul materiale da imballaggio di legno. A integrazione degli esami visivi svolti nell’ambito delle indagini è possibile ricorrere a cani da fiuto appositamente addestrati o a trappole, se del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1952:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Indagini nel territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/1952) — Testo vigente | Portale Normativo