Art. 4
Piani di emergenza
In vigore dal 29 set 2025
Piani di emergenza
Ogni Stato membro provvede affinché il proprio piano di emergenza richiesto a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 contempli:
a)
l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato all’;
b)
le necessarie risorse da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo specificato;
c)
le disposizioni per l’applicazione delle prescrizioni particolari relative all’introduzione nel territorio dell’Unione e allo spostamento all’interno del territorio dell’Unione delle piante ospiti, come indicato negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
d)
le procedure per l’identificazione dei proprietari delle proprietà private in cui devono essere applicate misure in caso di individuazione dell’organismo nocivo specificato.
Gli Stati membri aggiornano annualmente i propri piani di emergenza, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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