Art. 34

Misure adottate in seguito alla sospensione e alla revoca definitiva della licenza di pesca

In vigore dal 27 ago 2025
Misure adottate in seguito alla sospensione e alla revoca definitiva della licenza di pesca 1.   Se una licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell’articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l’autorità competente dello Stato membro di bandiera informa immediatamente il titolare della licenza di pesca in merito a tale sospensione o revoca definitiva. 2.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il titolare della licenza di pesca: a) provvede affinché l’attività di pesca del peschereccio interessato cessi immediatamente; b) fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera tutti i documenti richiesti dalla legislazione nazionale; c) provvede affinché il peschereccio proceda immediatamente al porto di provenienza o al porto indicato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Durante il viaggio, gli attrezzi da pesca sono fissati e stivati ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009; d) provvede affinché tutte le catture a bordo del peschereccio siano trattate conformemente alle istruzioni delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
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