Art. 36

Condizioni che giustificano la cancellazione di punti

In vigore dal 27 ago 2025
Condizioni che giustificano la cancellazione di punti 1.   Fatto salvo l’articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il numero totale di punti assegnati al titolare della licenza di pesca per il peschereccio in questione sia superiore a due, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono cancellare fino a due punti se dopo l’assegnazione dei punti il titolare della licenza di pesca partecipa volontariamente: a) a una campagna scientifica volta a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca per migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in materia di controllo della pesca; o b) a un’attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica istituito conformemente ai principi e ai criteri minimi per il marchio Ecolabel UE di cui al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), a condizione che esso certifichi e promuova i prodotti provenienti da attività di cattura marine ben gestite, con particolare attenzione all’uso sostenibile delle risorse alieutiche, al fine di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in materia di controllo della pesca. 2.   Qualora i punti siano stati cancellati a norma del paragrafo 1, il titolare della licenza viene informato di tale cancellazione. Il titolare della licenza di pesca viene altresì informato del numero di punti rimanenti.
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