Art. 35

Seguito della sospensione e della revoca permanente del diritto a comandare un peschereccio in qualità di comandante

In vigore dal 27 ago 2025
Seguito della sospensione e della revoca permanente del diritto a comandare un peschereccio in qualità di comandante 1.   Quando la sospensione o la revoca definitiva del diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante è attivata a norma dell’articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera del peschereccio su cui opera il comandante: a) dispongono la sospensione o la revoca del diritto del comandante di esercitare il comando su un peschereccio dell’Unione e adottano le procedure amministrative necessarie per dare esecuzione a tale decisione; e b) notificano ufficialmente la sospensione o la revoca al comandante e alle autorità competenti dello Stato membro di cui il comandante è cittadino. 2.   Una volta ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1, lettera b), il comandante cessa immediatamente di esercitare il comando di un peschereccio dell’Unione, purché tale azione non comprometta la sicurezza della navigazione, e si conforma alle istruzioni delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Se nessun membro dell’equipaggio a bordo è autorizzato a sostituire il comandante, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera gli ingiungono di recarsi immediatamente in un porto appropriato o di sospendere tutte le attività di pesca fino a quando non sia presente a bordo un nuovo comandante autorizzato.
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