Art. 33

Obblighi generali dei comandanti

In vigore dal 27 ago 2025
Obblighi generali dei comandanti 1.   Oltre agli obblighi del comandante di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il comandante di un peschereccio soggetto a ispezione: a) facilita un imbarco rapido e sicuro dei funzionari, conformemente alle norme di navigazione, quando riceve il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali o quando l’intenzione di salire a bordo sia stabilita mediante radiocomunicazione da un’imbarcazione o un elicottero che trasporta un funzionario; b) mette a disposizione una scaletta d’imbarco che soddisfi i requisiti dell’allegato IV per permettere un accesso rapido e sicuro a qualsiasi imbarcazione che preveda un dislivello di 1,5 metri o più; c) consente agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera, dello Stato costiero e dello Stato che esegue l’ispezione; d) informa i funzionari degli specifici rischi per la sicurezza a bordo dei pescherecci; e e) consente lo sbarco sicuro dei funzionari al termine dell’ispezione. 2.   I comandanti non sono tenuti a rivelare informazioni commercialmente sensibili su canali radiofonici aperti.
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