Art. 32

Obblighi degli operatori responsabili della pesatura durante le ispezioni

In vigore dal 27 ago 2025
Obblighi degli operatori responsabili della pesatura durante le ispezioni 1.   Durante le ispezioni di pesatura, gli operatori di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 forniscono ai funzionari: a) informazioni dettagliate sul sistema di pesatura, compresi, se del caso, tipo, modello, numero di serie, certificato di taratura più recente (con data di scadenza), eventuale numero di sigillo, informazioni memorizzate dagli strumenti utilizzati per il calcolo del peso cumulativo e una copia dello schema tecnico di cablaggio; b) accesso a tutte le registrazioni video disponibili della pesatura a fini di controllo; c) accesso a tutti i locali in cui i prodotti della pesca sono sottoposti a campionamento, cernita, magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto; e d) prova dell’accreditamento come pesatore terzo indipendente, se del caso. 2.   Gli operatori forniscono ai funzionari, su loro richiesta, i dati di campionamento e le informazioni necessarie per il controllo, raccolti nell’ambito di un piano di campionamento, di un piano di controllo o di un programma di controllo comune istituito a norma dell’articolo 60, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi i registri di pesatura, i dati di campionamento, le etichette e qualsiasi altra informazione pertinente.
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