Art. 31

Obblighi generali degli operatori

In vigore dal 27 ago 2025
Obblighi generali degli operatori Oltre agli obblighi dell’operatore di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutti gli operatori soggetti a ispezione: a) facilitano il lavoro dei funzionari e forniscono loro, su richiesta, le informazioni e i documenti necessari, incluse, ove possibile, copie dei medesimi, o l’accesso alle banche dati pertinenti, in relazione alle attività di pesca, che devono essere compilati e conservati in formato elettronico o, se del caso, cartaceo in conformità delle norme della politica comune della pesca; b) impediscono a terzi di ostacolare o intimidire i funzionari che effettuano l’ispezione e di interferire con essi; e c) rendono disponibile, ove possibile, un locale per riunioni isolato in cui l’osservatore di controllo possa informare i funzionari in base alle modalità previste dall’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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