Art. 31 · Obblighi generali degli operatori

Art. 31

Obblighi generali degli operatori

In vigore dal 27 ago 2025
Obblighi generali degli operatori Oltre agli obblighi dell’operatore di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutti gli operatori soggetti a ispezione: a) facilitano il lavoro dei funzionari e forniscono loro, su richiesta, le informazioni e i documenti necessari, incluse, ove possibile, copie dei medesimi, o l’accesso alle banche dati pertinenti, in relazione alle attività di pesca, che devono essere compilati e conservati in formato elettronico o, se del caso, cartaceo in conformità delle norme della politica comune della pesca; b) impediscono a terzi di ostacolare o intimidire i funzionari che effettuano l’ispezione e di interferire con essi; e c) rendono disponibile, ove possibile, un locale per riunioni isolato in cui l’osservatore di controllo possa informare i funzionari in base alle modalità previste dall’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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