Art. 38
Termine e obblighi relativi alla risposta degli Stati membri alle risultanze della Commissione in merito alle detrazioni dai contingenti per inosservanza degli obiettivi della politica comune della pesca
In vigore dal 27 ago 2025
Termine e obblighi relativi alla risposta degli Stati membri alle risultanze della Commissione in merito alle detrazioni dai contingenti per inosservanza degli obiettivi della politica comune della pesca
1. Il termine entro cui lo Stato membro deve dimostrare che l’attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile, di cui all’articolo 107, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, decorre dalla data della lettera della Commissione allo Stato membro.
2. Gli Stati membri inseriscono, nella risposta a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, prove materiali della loro capacità di dimostrare alla Commissione che l’attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:1766:oj#art-38