Art. 39

Determinazione dei quantitativi da detrarre

In vigore dal 27 ago 2025
Determinazione dei quantitativi da detrarre 1.   Qualsiasi determinazione di quantitativi da detrarre dai contingenti ai sensi dell’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è proporzionale all’entità e alla natura dell’inadempimento delle norme sugli stock oggetto di piani pluriennali e alla gravità della minaccia per la conservazione di tali stock. Essa tiene conto del danno causato a tali stock dall’inadempimento delle suddette norme. 2.   Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma del paragrafo 1 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock a cui si riferisce l’inadempimento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.
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