Art. 3

Prescrizioni generali per i sistemi OBM

In vigore dal 25 lug 2025
Prescrizioni generali per i sistemi OBM 1.   Il costruttore garantisce che i sistemi OBM svolgono le funzioni di cui agli articoli da 4 a 10 mediante hardware e software installati a bordo del veicolo per tutto il tempo in cui il veicolo è in uso. 2.   Il costruttore garantisce che i sistemi OBM sono conformi alle prescrizioni per i dati OBM contenute nell’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1707:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo