Art. 5

Stato di monitoraggio OBM delle emissioni allo scarico

In vigore dal 25 lug 2025
Stato di monitoraggio OBM delle emissioni allo scarico 1.   Il costruttore fa sì che ogni stato di monitoraggio OBM sia impostato individualmente. Lo stato di monitoraggio OBM può essere aggiornato una volta dopo la fine di ciascun percorso OBM come uno degli stati seguenti: (a) stato «Normale», il quale indica che i sistemi di controllo delle emissioni installati a bordo del veicolo sono ritenuti funzionanti adeguatamente e che il sistema OBM ha una fiducia elevata circa l’accuratezza del monitoraggio OBM; (b) stato «Intermedio», il quale indica che il sistema OBM non è in grado di effettuare una valutazione conclusiva dello stato dei sistemi di controllo delle emissioni rilevanti o che può esservi una certa incertezza in merito ai valori di monitoraggio OBM; (c) stato di «Errore», indicante che sono stati individuati guasti o manomissioni che impediscono un controllo o monitoraggio adeguato delle emissioni e giustificano una riparazione. Come obiettivo indicativo nella progettazione del sistema OBM, il costruttore garantisce che, se l’OBM stabilisce che il veicolo può trovarsi in uno stato in cui le sue emissioni allo scarico valutate mediante una prova delle emissioni di guida reali (RDE) o altra prova applicabile di conformità in servizio sarebbero pari o superiori a 2,5 volte il limite di emissione applicabile, si attiva lo stato di «Errore». 2.   Il costruttore può utilizzare qualsiasi approccio ingegneristico o dato disponibile che consenta all’EEEDWS di determinare lo stato di monitoraggio di un inquinante sulla base delle emissioni allo scarico attese o delle prestazioni dei sistemi di controllo delle emissioni del veicolo.
Storico versioni

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