Art. 7
Calcolo di altri dati OBM per ciascun percorso OBM
In vigore dal 25 lug 2025
Calcolo di altri dati OBM per ciascun percorso OBM
1. Il costruttore garantisce che, immediatamente dopo la fine di ogni percorso OBM, il sistema OBM calcola senza interruzione i parametri di cui all’allegato I, parte A, e all’allegato I, parte C, appendici da 2 a 6, conformemente alle specifiche di tale allegato, per l’intera durata del percorso OBM.
2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 deve basarsi su misurazioni effettuate da sensori di bordo, su dati modellizzati o su una loro combinazione e fornire un’indicazione ragionevole dei valori reali dei segnali o dei parametri.
Storico versioni
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