Art. 8

Calcolo del valore di hash e trattamento a bordo dei dati OBM

In vigore dal 25 lug 2025
Calcolo del valore di hash e trattamento a bordo dei dati OBM 1.   Il costruttore garantisce che, immediatamente dopo il completamento dei calcoli di cui agli , il sistema OBM calcola il valore di hash per i dati del percorso OBM conformemente all’allegato I, parte B. 2.   Il costruttore garantisce che il sistema OBM esegue il trattamento a bordo di tutti gli altri dati OBM conformemente all’allegato I, parte B.
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