Art. 8
Calcolo del valore di hash e trattamento a bordo dei dati OBM
In vigore dal 25 lug 2025
Calcolo del valore di hash e trattamento a bordo dei dati OBM
1. Il costruttore garantisce che, immediatamente dopo il completamento dei calcoli di cui agli , il sistema OBM calcola il valore di hash per i dati del percorso OBM conformemente all’allegato I, parte B.
2. Il costruttore garantisce che il sistema OBM esegue il trattamento a bordo di tutti gli altri dati OBM conformemente all’allegato I, parte B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1707:oj#art-8