Art. 3
Prescrizioni generali per i sistemi OBM
In vigore dal 25 lug 2025
Prescrizioni generali per i sistemi OBM
1. Il costruttore garantisce che i sistemi OBM svolgono le funzioni di cui agli articoli da 4 a 10 mediante hardware e software installati a bordo del veicolo per tutto il tempo in cui il veicolo è in uso.
2. Il costruttore garantisce che i sistemi OBM sono conformi alle prescrizioni per i dati OBM contenute nell’allegato I.
Storico versioni
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