Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 25 lug 2025
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le misure attuative del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda quanto segue:
(a)
i sistemi di monitoraggio di bordo (OBM), compresi i relativi sensori e sistemi di avvertimento del conducente;
(b)
i dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica (OBFCM);
(c)
il formato, i dati e i metodi di comunicazione all’esterno del veicolo per il passaporto ambientale del veicolo (EVP);
(d)
i metodi per la visualizzazione di bordo dei dati ambientali relativi al tipo di veicolo e alle prestazioni ambientali del singolo veicolo;
(e)
i metodi e le procedure per constatare l’assenza di impianti di manipolazione e strategie di manipolazione.
2. Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore appartenenti alle categorie di veicoli seguenti:
(a)
M1 e N1;
(b)
N2 designati come «Euro 7ext» e «Euro 7Gext» in conformità all’ del regolamento (UE) 2024/1257.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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