Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 25 lug 2025
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le misure attuative del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda quanto segue: (a) i sistemi di monitoraggio di bordo (OBM), compresi i relativi sensori e sistemi di avvertimento del conducente; (b) i dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica (OBFCM); (c) il formato, i dati e i metodi di comunicazione all’esterno del veicolo per il passaporto ambientale del veicolo (EVP); (d) i metodi per la visualizzazione di bordo dei dati ambientali relativi al tipo di veicolo e alle prestazioni ambientali del singolo veicolo; (e) i metodi e le procedure per constatare l’assenza di impianti di manipolazione e strategie di manipolazione. 2.   Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore appartenenti alle categorie di veicoli seguenti: (a) M1 e N1; (b) N2 designati come «Euro 7ext» e «Euro 7Gext» in conformità all’ del regolamento (UE) 2024/1257.
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