Art. 3

Prescrizioni per l’introduzione nell’Unione delle piante specificate

In vigore dal 2 lug 2025
Prescrizioni per l’introduzione nell’Unione delle piante specificate Le piante specificate sono introdotte nel territorio dell’Unione solo se: a) sono state rispettate le prescrizioni specifiche di cui all’allegato I, parte A; b) in caso di presenza sospetta o confermata dell’organismo nocivo specificato in siti di produzione e fonti idriche in Egitto, sono state rispettate le prescrizioni di cui all’allegato I, parte B; c) sono state rispettate le prescrizioni di cui all’, paragrafo 1; d) se del caso, sono state adottate le misure di cui all’.
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